La Legge Severino sull’anticorruzione e la trasparenza, compresi tutti i decreti attuativi, si applica anche agli Ordini professionali che devono pertanto rispettare gli obblighi sulla trasparenza amministrativa (decreto legislativo n.33/2013) e le regole sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Lo stabilisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.145/2014.
Per deliberare l’applicabilità della Legge Severino agli Ordini professionali, L’ANAC ha ancorato il provvedimento sulla sentenza della Cassazione n.21226/2001 secondo la quale Ordini e Collegi sono “enti pubblici non economici, operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le loro prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego”.
La normativa in vigore in materia è rappresentata dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 che affidano alla “trasparenza” dell’attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione.